D.G.R. 29 DICEMBRE 2000 N. 7/3008

Ditta Cementeria di Merone s.p.a. con sede legale in Milano, c.so Magenta n. 56

Rinnovo, aggiornamento e modifica dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 5645 dell'1 dicembre 1995, all'esercizio delle operazioni di recupero (R 1, R 13) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi - Artt. 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di rinnovare e modificare, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, e aggiornare, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 5645 dell'1 dicembre 1995, rilasciata alla ditta Cementeria di Merone s.p.a., con sede legale in Milano, c.so Magenta n. 56, all'esercizio delle operazioni di recupero (R 1, R 13) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, con l'esclusione dei rifiuti costituiti da oli esausti non rigenerabili, nell'impianto sito in Merone (CO), via Volta 1 alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità, dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitala, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Corno, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Como, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di determinare in L. 81.000.000 l'ammontare totale della fidejussione, relativo a:

- messa in riserva di 150 mc di rifiuti speciali destinati al recupero, pari a L. 9.000.000;

- recupero di 25.000 t/anno di rifiuti speciali, pari a L. 72.000.000;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accertata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 480555 del 4 febbraio 2000; conseguentemente verrà svincolata la fidejussione agli atti e accettata con nota n. 78893 del 28 dicembre 1995;

8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Como ed al comune di Merone;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;

10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa dal soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Sala

 

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione, ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

 

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ALLEGATO A

Ditta: Cementeria di Merone s.p.a.

Sede legale: Milano, c.so Magenta n. 56

Ubicazione impianto: Merone (CO), via Volta n. 1

 

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 Nell'impianto ubicato all'interno dello stabilimento della ditta, vengono effettuate operazioni di messa in riserva (R 13) e recupero (R 1) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi;

1.2 le modifiche consistono nella rinuncia al recupero dei rifiuti riconducibili alla tipologia "terre esauste", mantenendo inalterata la potenzialità totale;

1.3 i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva dei rifiuti speciali è pari a 150 mc;

1.4 il quantitativo massimo di rifiuti trattati nell'impianto è pari a 25.000 t/anno (inferiore comunque alle 100 t/die);

1.5 i tipi di rifiuti autorizzati, derivanti dalla transcodifica, sono i seguenti (CER):

(residui peciosi): 020203 020304 160703 160706 190202 190803 200109.

2. Prescrizioni

2.1 Devono essere rispettale tutte le prescrizioni previste dal d.m. 124/00 relativamente all'incenerimento di rifiuti pericolosi;

2.2 i rifiuti possono essere ritirati solo se riconducibili alla categoria C.I.R. di provenienza;

2.3 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche), anche con riferimento ai limiti previsti dal d.m 16 gennaio 1995; tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.4 le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.5 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.6 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.7 possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 22/97;

2.8 ogni serbatoio deve riportare una sigla di identificazione; gli eventuali sfiati devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento;

2.9 il quantitativo massimo di rifiuti liquidi in stoccaggio deve essere inferiore del 10% della capacità geometrica di ogni serbatoio;

2.10 i rifiuti in uscita, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di deposito preliminare, se non direttamente collegati ad impianti di smaltimento di cui ai punti D1 e D14 dell'allegato B al d.lgs. 22/97;

2.11 per il deposito preliminare dei rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla-osta da parte dei WFF territorialmente competenti;

2.12 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.13 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.P.R. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni e successive norme applicative.

3. Piani

3.1 Piano di bonifica e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata; il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; le modalità esecutive del ripristino stesso dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia di Como, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia; alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.